Quel 30 Novembre 1786

di: Jaques M. Hotteterre

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Nel 2001 il Consiglio regionale della Toscana istituiva la “Festa della Toscana”, festa che cade il 30 novembre di ogni anno. Una data scelta non a caso, piena di significati che – citiamo testualmente l’art.2 della legge istitutiva – ” è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell’unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea“.

Fu infatti il 30 Novembre del 1786  che il Granduca Pietro Leopoldo emanò l’editto con il quale veniva abolita nel territorio granducale la pena di morte e la tortura, primo stato moderno a compiere questo passo. E questo tre anni prima che le parole liberté, fraternité, egalité dalle piazze di Parigi si propagassero per tutto il mondo. Riportiamo, per l’occasione, l’editto leopoldino.

Pietro Leopoldo,
per grazia di Dio, principe reale d’Ungheria e di Boemia, arciduca d’Austria, granduca di Toscana

Fino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l’esame e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell’Impero Romano, o nelle turbolenze dell’Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con Istruzioni ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali, finché non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell’esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione.

Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto l’uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei respettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto appresso.(…)

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi, ed avendo considerato che l’oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della Società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al Reo; che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa Legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate ed abolite. (…)

Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo che sia data piena Esecuzione in tutto il nostro Gran-Ducato, non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in contrario.”

Dato in Pisa li 30. Novembre 1786.

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